I congedi parentali per educazione e cura dei figli
Oltre ai permessi mensili (art. 33, legge104/1992) e ai congedi retribuiti fino a due anni (art. 42, d. lgs. 151/2001) per l’assistenza ai familiari disabili, i genitori di bambini con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, legge104/1992) possono fruire anche dei congedi parentali già riconosciuti alla generalità dei lavoratori contando su un trattamento di maggior favore.
Ricordiamo il beneficio previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 151/2001 che è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 80/2015.
Esso prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi. Se fruiscono entrambi i genitori il limite complessivo è di dieci mesi, ma se il genitore padre fruisce di almeno tre mesi di permesso il limite è elevato a undici mesi complessivi.
Qualora vi sia un solo genitore egli ha diritto ad un congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Nel caso di adozione e affidamento il congedo va fruito entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Il congedo parentale è esteso anche alle lavoratrici autonome (art. 69, d. lgs. 151/2001).
I genitori di bambini con disabilità (in possesso di certificazione di handicap grave) hanno diritto al prolungamento del congedo parentale ? continuativo o frazionato – fino alla durata di tre anni entro il compimento dei dodici anni del bambino.
Per la generalità dei casi per i periodi di congedo parentale è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L’indennità continua ad essere erogata oltre i sei mesi e fino all’ottavo anno di età del bambino solo se il reddito individuale sia molto basso (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo).
Al contrario per i genitori di bambini con disabilità l’indennità spetta per tutto il periodo di prolungamento.
L’articolo 5 del decreto legislativo 151/2001 prevede che durante i periodi di fruizione dei congedi parentali il trattamento di fine rapporto possa essere anticipato per finalità di sostegno economico.
I congedi parentali possono essere frazionati su base oraria (art. 32, commi 1 bis e 1 ter, d. lgs. 151/2001). Ricordiamo però che la fruizione del prolungamento del congedo (figli con disabilità) è incompatibile con la fruizione dei permessi delle due ore di riposo giornaliero retribuito previste dall’articolo 33, comma 2 della legge 104/1992, fino al terzo anno di età del bambino.
Minore |
Minore con disabilità |
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Fino ai tre anni | Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore con indennità 30 % per massimo sei mesi. | Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento.
OPPURE Due ore di permesso giornaliero retribuito. OPPURE Tre giorni di permesso mensile retribuito |
Fino ai sei anni | Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore con indennità 30 % per massimo sei mesi.
L’indennità continua ad essere erogata oltre i sei mesi e fino all’ottavo anno di età se il reddito individuale sia molto basso |
Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento
OPPURE) Tre giorni di permesso mensile retribuito |
Da sei ai dodici anni | Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore. | Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento
OPPURE Tre giorni di permesso mensile retribuito. |
Vedi anche:
I congedi per malattia dei figli
I congedi di maternità e paternità
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