Circolare Ministeriale – Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione – 24 febbraio 1997
“Valutazione dello stato di invalidità nei riguardi di soggetti ultrasessantacinquenni”.
Nota bene: si veda ora la Nota Ministeriale 27 luglio 1998 e la circolare Ministeriale 4 settembre 1998
La normativa in materia di invalidità civile prevede che, in fase di accertamento, il danno funzionale e anatomico venga determinato con l’indicazione della riduzione della capacità lavorativa, secondo i criteri previsti dalle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5/2/1992.
Alla luce delle disposizioni di cui al Dlgs n. 509/88, gli ultrasessantacinquenni non sono valutabili percentualmente, ma riconosciuti esclusivamente, sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Ciò comporta, per i medesimi, l’esclusione dall’esenzione di partecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie, prevista dal DM 1-2-91, art. 6, comma 1, punto d.
Gli invalidi civili, invece, riconosciuti tali prima del sessantacinquesimo anno di età, essendo percentualizzati, possono usufruire del beneficio sopraindicato, che conservano anche negli anni successivi.
Analogamente, possono usufruire dell’esenzione gli ultrasessantacinquenni titolati dell’indennità di accompagnamento, in quanto, equiparabili agli invalidi totali.
Pertanto, si ribadisce che il criterio di percentualizzazione della invalidità civile non è applicabile, in base alla normativa vigente, ed è, inoltre, inammissibile, in medicina legale, per i soggetti fuori dell’arco della vita lavorativa.
Si invitano, quindi, codesti Assessorati a rappresentare, con cortese sollecitudine, il contenuto della presente alle Commissioni sanitarie preposte al riconoscimento dell’invalidità civile, affinché operino, in modo uniforme, sul territorio nazionale, esprimendo il giudizio valutativo collegiale, per i soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno alla data della visita, secondo le tre ipotesi che possono concretizzarsi nel modo seguente:
- soggetto non invalido ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 509/88 che esclude il diritto dai benefici dell’invalidità civile;
- soggetto invalido ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 509/88 che da diritto all’assistenza socio-sanitaria(erogazione gratuita delle protesi), così come previsto dalle norme vigenti;
- soggetto invalido ai sensi dell’art. 6 Dlgs n. 509/88, con diritto all’indennità di accompagnamento, qualora siano accertate le condizioni di cui alla legge 18/80 e 508/88 art. 1 punto 2 lettera b.