Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2020 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 18 dicembre 2020, n. 148 (allegato 2).
Per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per il 2021 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è determinata provvisoriamente da INPS come pari allo 0%, mentre per le indennità la variazione provvisoria è fissata a +0,79%. Nella stessa circolare viene anche fissata la perequazione definitiva allo 0,5% per il 2020 (nella circolare dello scorso anno era provvisoriamente allo 0,4%). L’effetto è quello che si vede nella tabella di sotto: nessuna variazione negli importi delle pensioni (inclusa l’indennità di frequenza) e dei limiti reddituali e marginali variazioni degli importi delle diverse indennità.
Rimangono immutati anche gli importi e i limiti di reddito (personali e coniugali) degli incrementi pensionistici riconosciuti ai sensi della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale. L’incremento massimo possibile per gli invalidi civili totali rimane 364,93 euro/mese e per i ciechi assoluti di 341,54 euro/mese. La tabella di riferimento è la M5, e la tabella H fornisce indicazioni agli inabili totali (ex legge 222/1984).
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 310,48 | 310,48 | 16.982,49 | 16.982,49 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 287,09 | 287,09 | 16.982,49 | 16.982,49 |
Pensione ciechi civili parziali | 287,09 | 287,09 | 16.982,49 | 16.982,49 |
Pensione invalidi civili totali | 287,09 | 287,09 | 16.982,49 | 16.982,49 |
Pensione sordi | 287,09 | 287,09 | 16.982,49 | 16.982,49 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 287,09 | 287,09 | 4.931,29 | 4.931,29 |
Indennità mensile frequenza minori | 287,09 | 287,09 | 4.931,29 | 4.931,29 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 938,35 | 930,99 | Nessuno | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 522,10 | 520,29 | Nessuno | Nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 258,82 | 258,00 | Nessuno | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 213,79 | 212,43 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 515,58 | 515,58 | Nessuno | Nessuno |
Nel sito INPS è consultabile il testo ufficiale, completo di allegati, della Circolare 148/2020 citata in questo articolo.
29 dicembre 2019
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