Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2013
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2013 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 28 dicembre 2012, n. 149 (Allegato n. 2).
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2012.
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 298,33 | 289,36 | 16.127,30 | 15.627,22 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 275,87 | 267,57 | 16.127,30 | 15.627,22 |
Pensione ciechi civili parziali | 275,87 | 267,57 | 16.127,30 |
15.627,22 |
Pensione invalidi civili totali | 275,87 | 267,57 | 16.127,30 | 15.627,22 |
Pensione sordi | 275,87 | 267,57 | 16.127,30 | 15.627,22 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 275,87 | 267,57 | 4.738,63 | 4.596,02 |
Indennità mensile frequenza minori | 275,87 | 267,57 | 4.738,63 |
4.596,02 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 846,16 | 827,05 | Nessuno | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 499,27 | 492,97 | Nessuno | Nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 249,04 | 245,63 | Nessuno | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 196,78 | 193,26 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 495,43 | 480,53 | Nessuno | Nessuno |
Nella versione originale della Circolare 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato è quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.
Questa decisione amministrativa di INPS non si basa su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di Cassazione, nemmeno pronunciata a sezioni unite, del 2011 ( Sezione Lavoro 25 febbraio 2011, n. 4677) già commentata a suo tempo con preoccupazione da HandyLex.org (vedi commento)
La conseguenza immediata sarebbe stata che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione (275,87 euro al mese).
Tuttavia con il Messaggio della Direzione Generale INPS n. 717 del 14 gennaio 2013, INPS ha sospeso l’applicazione di tale disposizione.
31 dicembre 2012